Le presenti Condizioni Regolatorie Generali ("CRG/DPI") si riferiscono a prodotti classificati come dispositivi di protezione individuale (DPI) (ai sensi dell'Art. 3 n. 1 del regolamento in materia di DPI (UE) 2016/425) e fabbricati dalla Paul Hartmann AG, Paul-Hartmann-Straße 12, 89522 Heidenheim o da una delle società del Gruppo ("prodotti").
Le CRG/DPI vengono stabilite dalla Paul Hartmann AG qualora essa venda direttamente i prodotti al distributore oppure da una delle società del Gruppo qualora la vendita dei prodotti al distributore sia effettuata da tale società (collettivamente "Hartmann").
Le CRG/DPI si applicano ai "distributori ", ossia qualsiasi persona fisica o giuridica inserita nella catena di fornitura, diversa dal produttore o dall'importatore, che mette i prodotti a disposizione sul mercato fino al momento della messa in servizio.
Le CRG/DPI si riferiscono alle attività dei distributori per quanto riguarda l'acquisizione, la proprietà e la consegna dei prodotti.
Le CRG/DPI si applicano fatte salve le condizioni di consegna e di pagamento di Hartmann. Il distributore riconosce la validità delle presenti CRG/DPI conferendo l'ordine dei prodotti o accettando i prodotti stessi. Le presenti CRG/DPI si applicano altresì a tutte le future transazioni relative ai prodotti con il distributore.
- Nel caso in cui il distributore venga a conoscenza di reclami, segnalazioni di presunti rischi e/o casi di prodotti non conformi, in particolare il mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute (collettivamente "situazioni particolari") in relazione ai prodotti da lui messi a disposizione sul mercato, ne informa immediatamente Hartmann e - omettendo i dati personali - inoltra a Hartmann come minimo le seguenti informazioni: [a] prodotto interessato (in base a codice articolo, numero di lotto, quantità), [b] tipo e contesto della situazione particolare, [c] attuale ubicazione nota del prodotto interessato, [d] tipo ed entità di eventuali danni alla salute segnalati. La tempestiva comunicazione deve essere effettuata entro e non oltre 36 ore dall'avvenuta conoscenza della situazione particolare; se necessario, devono essere presentati rapporti dettagliati ad Hartmann .
- L'interpretazione dei termini "reclami", "rischi", "prodotto non conforme", "requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute" si basa sul Regolamento DPI (UE) 2016/425.
- Il distributore tiene registrazioni sistematiche in grado di garantire la tracciabilità dei prodotti forniti al distributore stesso e da questi messi a disposizione sul mercato ("registrazioni di tracciabilità"). Il distributore documenta come minimo: [a] il tipo di prodotto (secondo codice articolo/numero di lotto), [b] il destinatario, [c] la quantità, [d] la data di spedizione, [e] il luogo di deposito proprio, se non ancora spedito.
- Il distributore, a seguito di richiesta da parte delle autorità di documentazione o informazioni volte a dimostrare la conformità dei prodotti, inoltra immediatamente tale richieste ad Hartmann; il distributore col-laborerà con Hartmann nella risposta a tale richiesta. Il distributore informa tempestivamente Hartmann an-che nel caso in cui riceva dalle autorità notifiche o richieste in merito all'adozione di misure correttive (quali richiami o ritiri).
- Qualora il distributore ritenga o abbia motivo di credere che esista un rischio associato ad un prodotto da lui messo a disposizione sul mercato, o che si tratti di un prodotto non conforme, e debba pertanto provvedere affinché siano adottate opportune misure correttive, egli informa immediatamente Hartmann dell'operazione in questione; in tale contesto, il distributore illustra ad Hartmann specificamente quali circo-stanze concrete lo inducono a formulare tale parere o ipotesi. Lo stesso principio si applica qualora il distributore intenda informare le autorità in merito a tale operazione per le suddette ragioni. Il distributore attua misure preventive o correttive (quali richiami o ritiri di prodotti) solo previa consultazione con il produttore.
- Qualora il produttore adotti una misura preventiva o correttiva o attui tale misura in collaborazione con le autorità (ivi inclusi eventuali ritiri, richiami, nonché l'invio dei cosiddetti "Field Safety Notice"), il distributore fornirà ad Hartmann (in qualità di produttore o di operatore economico presso il magazzino del produttore) l'assistenza richiesta; tale operazione comporta in particolare l'identificazione immediata, da parte del distributore, dei percorsi di consegna dei prodotti interessati attraverso le sue registrazioni di tracciabilità, nonché l'inoltro delle notifiche approntate dal produttore (tra cui le Field Safety Notice) agli organismi e/o ai propri clienti a cui ha fornito i prodotti.
- Il distributore garantisce che, per il periodo in cui i prodotti sono sotto la sua responsabilità, le condi-zioni di deposito e di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e tute-la della salute e rispondano a quanto disposto dal produttore; Hartmann può essere eventualmente incaricata dal produttore di concretizzare tali disposizioni.
- All'atto della messa a disposizione dei prodotti sul mercato, il distributore deve sempre attenersi ai requisiti regolatori applicabili (in particolare il Regolamento DPI (UE) 2016/425) e agire con la dovuta diligenza.
- Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, il distributore verifica il rispetto dei seguenti requisiti: il o i prodotti [a] recano la marcatura CE, [b] corrispondono alle dichiarazioni di conformità allegate dal produttore o fornite online, [c] sono provvisti di contrassegni di identificazione (ad es. numero di lotto), [d] le istruzioni e le informazioni del produttore sono riportate nella lingua o nelle lingue nazionali, [e] nel caso di prodotti importati sono acclusi i dati degli importatori (nome/società, indirizzo). Hartmann provvede affinché siano messe a disposizione del distributore copie delle dichiarazioni di conformità di cui al punto [b] precedente, a meno che non siano state fornite online.
- Il distributore è libero di fornire agli operatori economici responsabili dei prodotti le informazioni previste per legge, trasmettere loro comunicazioni o inoltrare segnalazioni e/o di collaborare con loro, ad esempio nel caso in cui - in considerazione della diversità tra Hartmann e tali operatori economici - questo tipo di attività del distributore non sia già descritta dalle presenti CRG/DPI.